Per un paziente oncologico ogni seduta di radioterapia conta. Saltarla o rimandarla può compromettere un percorso di cura già difficile. Per questo la vicenda dei tetti di spesa per la radioterapia 2026 in Campania riguarda soprattutto chi ha una diagnosi di tumore e non può permettersi attese o interruzioni.
La Nona Sezione del Tar Campania, sede di Napoli, con una nuova ordinanza cautelare ha confermato gli effetti della sospensione della delibera della Giunta regionale n. 461/2026, che fissa i limiti di spesa per le prestazioni radioterapiche di quest’anno. Il Tribunale ha inoltre disposto un approfondimento istruttorio per verificare quali conseguenze l’applicazione di quei limiti possa avere sulla continuità dei trattamenti oncologici e sulla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea).
La radioterapia è una componente essenziale della cura di molte patologie tumorali. Può essere usata con finalità curative, in associazione ad altri trattamenti oppure palliative, e in molti percorsi il rispetto dei tempi e della programmazione delle sedute è determinante.
La preoccupazione delle strutture è che i budget assegnati risultino insufficienti rispetto al fabbisogno reale. Se i tetti si esaurissero prima della fine dell’anno, a farne le spese sarebbero i pazienti già in terapia e quelli che devono iniziare i trattamenti nei tempi stabiliti dai medici, con ritardi, disagi e la necessità di cercare percorsi alternativi.
Prima del ricorso c’è stato un lungo confronto con gli uffici regionali, senza che si raggiungesse un’intesa soddisfacente. La quasi totalità dei centri di radioterapia della Campania, assistiti dagli avvocati Luca Rubinacci e Antonella Villani, ha quindi chiesto al giudice amministrativo di verificare la legittimità della programmazione regionale.
Il nodo, denunciano gli operatori, è che una scelta dettata dall’esigenza di contenere la spesa rischia di ricadere sul diritto alla cura. Le strutture riferiscono di aver continuato a garantire le terapie anche durante la fase di incertezza, per non scaricare sui malati le conseguenze della disputa sui budget.
L’ordinanza non annulla la delibera: il giudizio resta aperto e il merito sarà esaminato alla luce degli elementi che emergeranno. Il Tribunale ha però ritenuto necessario capire se la programmazione regionale sia compatibile con le esigenze assistenziali dei pazienti oncologici e con l’obbligo di assicurare i Lea, definiti dal Dpcm 12 gennaio 2017. Fino alla prossima udienza gli effetti della sospensione restano confermati.
Il quadro costituzionale è chiaro. L’articolo 32 tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, mentre l’articolo 117, secondo comma, lettera m, affida allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. Programmare la spesa è un compito legittimo e necessario per le Regioni, ma deve fare i conti con l’obbligo di assicurare le prestazioni essenziali e la continuità dei percorsi di cura. È su questo equilibrio che il Tar è chiamato a pronunciarsi.
La posizione della Regione dovrà essere ascoltata nel contraddittorio processuale, e l’esito della prossima fase cautelare non può essere anticipato. Il 17 novembre 2026 sarà una data decisiva per capire quali garanzie potranno essere assicurate ai malati oncologici campani. Nel frattempo resta un principio: i conti vanno tenuti in ordine, ma non a scapito di chi ha bisogno di cure salvavita.
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