Sentenza del giudice del tribunale di Nocera sulla sospensione delle cure ad un giovane distrofico. La riabilitazione è un diritto
La riabilitazione è un diritto. E le cure non possono essere interrotte. Tanto meno davanti a dei numeri come possono essere i tetti di spesa. Sono i passaggi fondamentali della sentenza firmata dal giudice Raffaella Caporale del tribunale di Nocera che ha ordinato all’Asl Salerno “di autorizzare la terapia domiciliare erogata al minore Andrea (è un nome di fantasia per tutelare la privacy dell’ammalato) per il tramite del Centro di riabilitazione che lo aveva in cura”. Il giudice ha anche condannato l’azienda sanitaria a pagare le spese del procedimento.
“E’ una sentenza storica”, ha commentato l’avvocato Domenico Vuolo che assiste la famiglia del 17enne di Pagani. Il ragazzo è affetto da distrofia muscolare di Duchenne, la più grave delle distrofie. La sua vita non è facile ma grazie alle terapie aveva conquistato un sorriso. Lo scorso mese di settembre l’Asl Salerno blocca la cura per il raggiungimento dei tetti di spesa. Identica cosa accade ad un altro centinaio di minori disabili. Le famiglie scendono in piazza per protestare inscenando un sit in davanti agli uffici del Distretto sanitario 60 di Nocera Inferiore. Vi sono anche i genitori di Andrea che decidono di andare avanti facendo presentare all’avvocato Vuolo un provvedimento di urgenza. In un solo giorno il giudice accoglie il ricorso e stabilisce che le cure vengano riprese in attesa di una decisione definitiva.
Ora la sentenza è arrivata, sospendere le cure ad Andrea è stato illegittimo. Quindi non solo va tutelato il diritto dell’ammalato alla terapia ma anche quello a farle presso lo stesso centro dove era già in cura, in continuità terapeutica, con gli stessi terapisti e professionisti che gli sono stati vicino dall’inizio e con cui è entrato in rapporto.
“Questa è una vittoria importante – ha commentato Vuolo – non solo per la famiglia di Andrea ma per tutti i cittadini, perché riconosce dei principi fondamentali. Innanzitutto che la cura riabilitativa, che appartiene al diritto della persona, non può essere interrotta per i tetti di spesa, che appartengono invece alla sfera amministrativa. E poi c’è il riconoscimento della continuità riabilitativa, ovvero che il minore deve continuare le cure dove le ha già iniziate. La continuità terapeutica è un principio fondamentale, basti pensare che il Piano di indirizzo per la riabilitazione della conferenza Stato/Regioni pone al primo posto proprio la centralità del cittadino salvaguardata dalla continuità del progetto riabilitativo individuale”.
“Questa decisione – aggiunge Vuolo – è dunque un punto di non ritorno, perché sancisce definitivamente la illegittimità dell’interruzione sia delle cure sia della continuità terapeutica al di là dei tetti di spesa. Ora anche l’Asl sa cosa è legittimo e cosa no, e quindi cosa potrà fare o non fare nel futuro”.